Art. 9

Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 ott 2013
Disposizioni transitorie 1.   I forni per uso domestico conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento e immessi sul mercato per vendita, noleggio o vendita a rate anteriormente al 1o gennaio 2015 sono considerati conformi ai requisiti della direttiva 2002/40/CE. 2.   Dal 1o gennaio al 1o aprile 2015 i distributori possono applicare l’, paragrafo 1, lettera b), a forni specifici che rientrino nel campo di applicazione di tale disposizione. 3.   Dal 1o gennaio al 1o aprile 2015, i distributori possono applicare l’, paragrafo 2, lettera b), a cappe da cucina specifiche che rientrino nel campo di applicazione di tale disposizione.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2014/65 — Disposizioni transitorie | Portale Normativo