Art. 9
Disposizioni transitorie
In vigore dal 1 ott 2013
Disposizioni transitorie
1. I forni per uso domestico conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento e immessi sul mercato per vendita, noleggio o vendita a rate anteriormente al 1o gennaio 2015 sono considerati conformi ai requisiti della direttiva 2002/40/CE.
2. Dal 1o gennaio al 1o aprile 2015 i distributori possono applicare l’, paragrafo 1, lettera b), a forni specifici che rientrino nel campo di applicazione di tale disposizione.
3. Dal 1o gennaio al 1o aprile 2015, i distributori possono applicare l’, paragrafo 2, lettera b), a cappe da cucina specifiche che rientrino nel campo di applicazione di tale disposizione.
Storico versioni
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