Art. 80

Buona amministrazione

In vigore dal 30 set 2013
Buona amministrazione 1.   L’ordinatore rende nota senza indugio la necessità di fornire prove e/o documentazione, la forma delle medesime e il loro contenuto essenziale nonché, se del caso, il calendario indicativo relativo al completamento di procedure di aggiudicazione. 2.   Qualora, a causa di un evidente errore amministrativo da parte del richiedente o del concorrente, si verifichi una mancata presentazione di prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l’ordinatore chiede, salvo in casi debitamente motivati, al richiedente o al concorrente di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi. Tali informazioni o chiarimenti non modificano in modo sostanziale la proposta né mutano i termini dell’offerta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 80 Regolamento (UE) 2013/1271 — Buona amministrazione | Portale Normativo