Art. 42
Metodo d’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione
In vigore dal 30 set 2013
Metodo d’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione
1. Il bilancio dell’organismo dell’Unione è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità.
2. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati, mediante contratto, a entità o organismi esterni di diritto privato compiti preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l’esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.
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