Art. 42

Metodo d’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione

In vigore dal 30 set 2013
Metodo d’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione 1.   Il bilancio dell’organismo dell’Unione è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità. 2.   Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati, mediante contratto, a entità o organismi esterni di diritto privato compiti preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l’esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 42 Regolamento (UE) 2013/1271 — Metodo d’esecuzione del bilancio dell’organismo dell’Unione | Portale Normativo