Art. 104
Rettifiche contabili
In vigore dal 30 set 2013
Rettifiche contabili
Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di presentazione dei conti definitivi, il contabile dell’organismo dell’Unione procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell’esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e sincera dei conti. Tali rettifiche rispettano le norme contabili di cui all’.
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