Art. 7

Scambio di esperienze in materia di designazione e supervisione degli organismi di valutazione della conformità

In vigore dal 24 set 2013
Scambio di esperienze in materia di designazione e supervisione degli organismi di valutazione della conformità 1.   Le autorità designanti si consultano tra loro e con la Commissione su questioni di pertinenza generale ai fini dell’applicazione del presente regolamento e dell’interpretazione delle disposizioni delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE in relazione con gli organismi di valutazione della conformità. 2.   Le autorità designanti trasmettono le une alle altre e alla Commissione entro il 31 dicembre 2013 la check-list tipo dei criteri di valutazione utilizzata in conformità dell’, paragrafo 2 e, successivamente, le rettifiche ad essa apportate. 3.   Quando le relazioni di valutazione di cui all’, paragrafo 4, evidenziano scostamenti rispetto alla prassi generale delle autorità designanti, gli Stati membri o la Commissione possono chiedere uno scambio di opinioni, che sarà organizzato da quest’ultima.
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