Art. 1

In vigore dal 23 set 2013
1.   La tabella di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio è sostituita dalla seguente: «Paese Dazio compensativo definitivo (EUR/tonnellata) Iran: tutte le società 139,70 Pakistan: tutte le società 35,39 Emirati arabi uniti: tutte le società 42,34 » 2.   L’aliquota rivista del dazio per il Pakistan, pari a 35,39 EUR/tonnellata, si applica a decorrere dal 30 settembre 2010. 3.   Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati, a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, nella sua versione iniziale, e gli importi dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’ dello stesso regolamento, nella sua versione iniziale, che eccedono quelli stabiliti a norma dell’ del presente regolamento, sono oggetto di rimborso o sgravio. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa vigente. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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