Art. 1
In vigore dal 23 set 2013
1. I massimali di bilancio per il 2013, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2013, di cui agli articoli 69, paragrafo 3, e 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2013 per il sostegno stabilito all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato III del presente regolamento.
4. Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nell’allegato IV del presente regolamento.
5. I massimali di bilancio per il 2013 per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nell’allegato V del presente regolamento.
6. Le dotazioni finanziarie annue per il 2013, di cui all’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabilite nell’allegato VI del presente regolamento.
7. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia nel 2013, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato VII del presente regolamento.
8. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia nel 2013, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato VIII del presente regolamento.
9. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell’Ungheria e della Polonia nel 2013, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato IX del presente regolamento.
Storico versioni
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