Art. 4

Requisiti di qualità dei dati e quadro di documentazione della qualità

In vigore dal 23 set 2013
Requisiti di qualità dei dati e quadro di documentazione della qualità 1.   I requisiti di qualità dei dati e le relazioni standard sulla qualità relativi ai sistemi di istruzione e di formazione sono indicati nell’allegato II. 2.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione standard sulla qualità conformemente ai requisiti fissati all’allegato II. Le relazioni standard sulla qualità sono trasmesse unitamente alla mappatura integrata ISCED dei programmi e delle qualifiche nazionali utilizzando il modello fornito dalla Commissione (Eurostat). La prima relazione riguarda l’anno di rilevazione dei dati 2014 (anno scolastico/accademico 2012/2013). La relazione sulla qualità concernente i periodi di riferimento fissati all’ è trasmessa alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno t + 3. 3.   Gli Stati membri attingono i dati necessari da una combinazione di fonti quali indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati. 4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni sui metodi e sulla qualità dei dati ottenuti da fonti diverse dalle indagini per campione e dalle fonti di dati amministrativi di cui al paragrafo 3.
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