Art. 2

In vigore dal 4 set 2013
La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia è vietata a decorrere dal 3 luglio 2013 alle ore 00:00. Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere conservato a bordo, messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:855:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2013/855 | Portale Normativo