Art. 2
In vigore dal 4 set 2013
Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione di partite di animali vivi delle specie ovina e caprina destinati all'allevamento o alla produzione accompagnate da un certificato veterinario compilato e firmato conformemente al modello "OVI-X" figurante nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che i certificati siano stati compilati e firmati prima del 1o dicembre 2013.
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