Art. 8

Apertura di un’inchiesta su domanda

In vigore dal 28 ago 2013
Apertura di un’inchiesta su domanda 1.   La domanda di apertura di un’inchiesta in vista dell’istituzione di misure di salvaguardia va presentata per iscritto, in forma riservata e non riservata, e contiene le informazioni di cui il richiedente può ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue: a) l’identità dei produttori dell’Unione all’origine della denuncia e una descrizione del volume e del valore della loro produzione nell’Unione del prodotto simile o del prodotto direttamente concorrente. Qualora una denuncia scritta venga presentata per loro conto, tale denuncia definisce i produttori dell’Unione per conto dei quali è stata presentata. Nella denuncia figura anche un elenco di altri produttori noti (o associazioni di produttori UE del prodotto simile) in seno all’Unione, che non sono all’origine della denuncia, e descrive altresì il volume e il valore della loro produzione nell’Unione; b) una descrizione completa del prodotto simile, i nomi del paese beneficiario interessato, l’identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, nonché un elenco delle persone note che importano il prodotto in questione; c) le informazioni su livelli e tendenze di volumi e prezzi delle importazioni del prodotto simile originario del paese beneficiario interessato. Tali informazioni operano una distinzione tra importazioni preferenziali nel quadro del regolamento SPG, altre importazioni preferenziali ed importazioni che non beneficiano di preferenze; d) le informazioni sulla situazione dei produttori dell’Unione all’origine della denuncia, in base ai fattori enunciati all’articolo 23 del regolamento SPG; e) le informazioni concernenti l’effetto prodotto dalle importazioni di cui alla lettera c) sui produttori dell’Unione all’origine della denuncia, tenendo debitamente conto di altri fattori aggiuntivi che incidono sulla situazione dei produttori dell’Unione. 2.   La domanda, corredata dei documenti di accompagnamento, va presentata al servizio centrale di smistamento della corrispondenza della Commissione: Central mail service (Courrier central) Bâtiment DAV1 Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1 1140 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIE La domanda si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo a quello della sua consegna alla Commissione per posta raccomandata o a quello del rilascio di un avviso di ricevimento da parte della Commissione. In seguito alla relativa ricezione, la Commissione trasmette agli Stati membri una copia della suddetta domanda. 3.   Oltre alla presentazione formale in forma scritta, la domanda e i documenti che la corredano vengono trasmessi anche in formato elettronico. Le domande presentate nel solo formato elettronico non saranno considerate valide ai fini del presente regolamento. 4.   Se non è stata presa la decisione di avviare un’inchiesta, le autorità evitano di rendere nota la relativa domanda. A seguito della ricezione di una domanda adeguatamente documentata, tuttavia, e prima di procedere ad avviare l’inchiesta, esse provvedono ad informare a tale proposito il governo del paese esportatore interessato. 5.   La domanda può essere ritirata prima dell’apertura dell’inchiesta e in tal caso viene considerata come non presentata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1083:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo