Art. 13

Omessa collaborazione

In vigore dal 28 ago 2013
Omessa collaborazione 1.   Nei casi in cui una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili. Qualora si accerti che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni ed è possibile avvalersi dei dati disponibili. Le parti interessate vengono informate circa le conseguenze dell’omessa collaborazione. 2.   Se le informazioni comunicate da una parte interessata non sono ottimali sotto ogni aspetto, non vanno comunque ignorate, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni ragionevolmente precise, che le informazioni siano state presentate correttamente in tempo utile e siano verificabili ed inoltre che la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza. 3.   Se le informazioni o gli elementi di prova non vengono accettati, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata circa le relative motivazioni ed ha la possibilità di presentare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Qualora le spiegazioni vengano considerate non soddisfacenti, le motivazioni addotte per il rigetto di tali elementi di prova o informazioni vengono rese note ed indicate nelle conclusioni pubblicate. 4.   Se le determinazioni si fondano su quanto disposto dal paragrafo 1, comprese le informazioni fornite nella domanda, ove possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta, esse vengono verificate in relazione alle informazioni disponibili provenienti da altre fonti indipendenti, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali, oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta. Dette informazioni possono eventualmente comprendere dati pertinenti, riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi, se del caso. 5.   Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni pertinenti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione.
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