Art. 4

In vigore dal 27 ago 2013
1.   Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l’inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e presentare le risposte al questionario di cui al considerando 12 del presente regolamento o qualsiasi altra informazione di cui tener conto entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa indicazione. Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione. 2.   Le parti interessate dell’inchiesta che desiderino formulare osservazioni in merito all’adeguatezza della scelta del Giappone come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla RPC, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 4.   Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail e i numeri di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all’indirizzo sottoindicato. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di inviare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (4) («a diffusione limitata») e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» («consultabile dalle parti interessate»). Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N105 4/92 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax 003222962219 E-mail: trade-tcca-review@ec.europa.eu
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Art. 4 Regolamento (UE) 2013/809 | Portale Normativo