Art. 1
In vigore dal 16 ago 2013
Nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
yessotossine: 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg;».
Storico versioni
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