Art. 1
In vigore dal 14 ago 2013
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 1, dopo «operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con velivoli ed elicotteri» sono aggiunti i termini «e operazioni non commerciali effettuate con velivoli, elicotteri, palloni e alianti»;
2)
all’, il paragrafo 3 diventa paragrafo 5 e vengono aggiunti i nuovi paragrafi 3 e 4 seguenti:
«3. Il presente regolamento stabilisce inoltre regole dettagliate relative alle operazioni non commerciali e le condizioni e procedure per le dichiarazioni e la sorveglianza degli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore.
4. Le altre operazioni di volo, tra cui le operazioni nelle quali un aeromobile viene utilizzato per svolgere compiti o servizi specializzati, continueranno ad essere effettuate in conformità alla normativa nazionale applicabile fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»;
3)
all’:
a)
al primo comma è aggiunto un nuovo punto 5:
«5.
“Navigazione basata su requisiti di prestazione (performance based navigation — PBN)” significa la navigazione in una determinata zona basata sui requisiti di prestazione previsti per gli aeromobili che operano lungo una rotta ATS, con una procedura di avvicinamento strumentale o in uno spazio aereo designato.»;
b)
al secondo comma «V» viene sostituito da «VII»;
4)
all’articolo 5, paragrafo 2, il termine «CAT» viene cancellato dalla prima frase;
5)
all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), «velivoli ed elicotteri» viene sostituito da «velivoli, elicotteri, palloni e alianti»;
6)
all’articolo 5 sono inseriti i tre paragrafi seguenti:
«3. Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore complessi che effettuano operazioni non commerciali dichiarano la loro capacità e i mezzi per ottemperare alle loro responsabilità relative all’esercizio di aeromobili e utilizzano gli aeromobili in conformità alle disposizioni di cui agli allegati III e VI.
4. Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore non complessi nonché di palloni e alianti che effettuano operazioni non commerciali utilizzano gli aeromobili in conformità alle disposizioni di cui all’allegato VII.
5. In deroga ai paragrafi 1, 3 e 4, le organizzazioni di addestramento aventi il proprio centro di attività principale in uno Stato membro e approvate in conformità al regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (*1), quando effettuano addestramenti al volo verso, all’interno o all’esterno dell’Unione, utilizzano:
a)
velivoli ed elicotteri a motore complessi in conformità alle disposizioni di cui all’allegato VI;
b)
velivoli ed elicotteri a motore non complessi nonché palloni e alianti in conformità alle disposizioni di cui all’allegato VII.
(*1)
GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1
»;"
7)
all’articolo 6, è aggiunto un nuovo paragrafo 7:
«7. In deroga alla norma SpA.PBN.100 operazioni PBN dell’allegato V le operazioni non commerciali con velivoli a motore non complessi in spazio aereo dedicato, su rotte o secondo procedure in cui sono stabilite delle specifiche di navigazione basate sulle prestazioni (PBN), continuano ad essere effettuate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale degli Stati membri fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»;
8)
l’articolo 8 è modificato come segue:
a)
il paragrafo esistente diventa il paragrafo 1;
b)
alla lettera a), i termini «nel caso dei velivoli» sono sostituiti da «nel caso di operazioni CAT di velivoli»;
c)
alla lettera b), i termini «nel caso degli elicotteri» sono sostituiti da «nel caso di operazioni CAT di elicotteri»;
d)
viene aggiunto un nuovo paragrafo 2:
«2. Le operazioni non commerciali con velivoli ed elicotteri a motore complessi continuano ad essere effettuate in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di limitazioni di tempi di volo fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»;
9)
all’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo:
«3. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare:
a)
le disposizioni dell’allegato III alle operazioni non commerciali con velivoli ed elicotteri a motore complessi fino al 25 agosto 2016; nonché
b)
le disposizioni degli allegati V, VI e VII alle operazioni non commerciali con velivoli, elicotteri, alianti e palloni fino al 25 agosto 2016.»;
10)
all’allegato I, il titolo è modificato in «Definizioni dei termini utilizzati negli allegati da II a VII». Le seguenti nuove definizioni sono inserite secondo un ordine alfabetico e alle definizioni esistenti è attribuita una nuova numerazione:
«11)
“procedura di avvicinamento con guida verticale (APV)”, avvicinamento strumentale che utilizza la guida laterale e verticale, ma non soddisfa i requisiti stabiliti per le operazioni di avvicinamento e atterraggio di precisione, con un’altezza di decisione (DH) non inferiore a 250 ft e una portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 600 m»;
«43)
“aeromobile ELA1”, indica il seguente aeromobile leggero europeo con pilota:
a)
un velivolo con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile a motore complesso;
b)
un aliante o motoaliante con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;
c)
un pallone con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda non superiore a 3 400 m3 per i palloni ad aria calda, 1 050 m3 per i palloni a gas, 300 m3 per i palloni (a gas) frenati.»;
«44)
“aeromobile ELA2”, indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
a)
un velivolo con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile a motore complesso;
b)
un aliante o motoaliante con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;
c)
un pallone;
d)
un aeromobile molto leggero ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 600 kg di progettazione semplice, progettato per il trasporto al massimo di due occupanti, senza motori a turbina e/o a razzo; limitato a operazioni VFR diurno.»;
«126)
“aerodromo agibile dal punto di vista meteorologico” un aerodromo adeguato nel quale, per quanto riguarda il tempo di utilizzo previsto, i rapporti meteorologici, o le previsioni, o l’eventuale combinazione di entrambi, indicano che le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi operativi richiesti per l’aerodromo e i rapporti sulle condizioni di superficie della pista indicano che è possibile un atterraggio sicuro.»;
11)
all’allegato II, norma ARO.GEN.200, lettera c), dopo «certificate da» viene inserito «o che presentano dichiarazioni a»;
12)
all’allegato II, norma ARO.GEN.220, lettera a), vengono inseriti i seguenti nuovi punti e agli altri viene attribuita una nuova numerazione:
«5)
procedure di dichiarazione e della sorveglianza continua delle organizzazioni certificate;»
«8)
sorveglianza delle operazioni di aeromobili a motore non complessi da parte di operatori non commerciali;»
13)
all’allegato II, norma ARO.GEN.220, lettera b), alla fine della frase vengono aggiunti i termini «e delle dichiarazioni ricevute»;
14)
all’allegato II, il testo della norma ARO.GEN.300, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a)
L’autorità competente verifica:
1)
la rispondenza ai requisiti applicabili alle organizzazioni prima del rilascio di un certificato o approvazione di organizzazione, a seconda dei casi;
2)
l’effettiva corrispondenza ai requisiti applicabili delle organizzazioni che essa ha certificato o da cui ha ricevuto una dichiarazione;
3)
l’effettiva corrispondenza ai requisiti applicabili di operatori non commerciali di aeromobili a motore non complessi; nonché
4)
l’attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall’autorità competente come definito alla norma ARO.GEN.135, lettere c) e d).»;
15)
nell’allegato II, norma ARO.GEN.305, le lettere d) ed e) diventano rispettivamente e) e f) e viene inserita una nuova lettera d):
«d)
Per le organizzazioni che dichiarano la propria attività all’autorità competente, il programma di sorveglianza è messo a punto tenendo conto della natura specifica dell’organizzazione, della complessità delle sue attività e dei risultati delle attività di sorveglianza passate e si basa sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma include audit e ispezioni, incluse ispezioni a terra e ispezioni senza preavviso, ove opportuno»;
16)
all’allegato II, è inserita una nuova norma ARO.GEN.345 dopo la norma ARO.GEN.330:
«
ARO.GEN.345 Dichiarazione — organizzazioni
a)
Dopo aver ricevuto una dichiarazione da un’organizzazione che esercita o intende esercitare attività per le quali è richiesta una dichiarazione, l’autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste dalla parte ORO e notifica il ricevimento della dichiarazione all’organizzazione.
b)
Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste, o contiene informazioni che indicano la non rispondenza ai requisiti applicabili, l’autorità competente notifica all’organizzazione la non rispondenza e chiede ulteriori informazioni. Se lo ritiene necessario l’autorità competente effettua un’ispezione presso l’organizzazione. Se la non rispondenza è confermata, l’autorità competente prende le iniziative previste alla norma ARO.GEN.350.»;
17)
all’allegato II, norma ARO.GEN.350, lettere b) e c), dopo «certificato» viene inserito «o con il contenuto di una dichiarazione»;
18)
all’allegato II, norma ARO.GEN.350, lettera e), dopo «certificata da» viene inserito «o che dichiara la propria attività a»;
19)
all’allegato II, il testo della norma ARO.OPS.200, lettera b), è sostituito dal seguente:
«b)
Se essa ritiene che l’operatore abbia dimostrato la propria rispondenza ai requisiti applicabili, l’autorità competente rilascia o modifica l’approvazione. L’approvazione viene indicata:
1)
nelle specifiche operative, come previsto all’appendice II, per le operazioni di trasporto aereo commerciale; oppure
2)
l’elenco delle approvazioni specifiche, come previsto all’appendice V, per le operazioni non commerciali.»;
20)
all’allegato II, viene inserita una nuova appendice V intitolata «Elenco di approvazioni specifiche» come indicato nelle appendici al presente regolamento;
21)
all’allegato III, norma ORO.GEN.005, alla fine della frase sono aggiunti i termini «o operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi»;
22)
all’allegato III, norma ORO.GEN.105, dopo «certificazione» viene inserito «o dichiarazione»;
23)
all’allegato III, norma ORO.GEN.110, lettere a) e c), dopo «certificato» viene inserito «o dichiarazione»;
24)
all’allegato III, norma ORO.GEN.120, viene aggiunta una nuova lettera c):
«c)
Un operatore che deve dichiarare la propria attività trasmette all’autorità competente l’elenco dei metodi alternativi di rispondenza che egli utilizza per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme di attuazione.»;
25)
all’allegato III, norma ORO.GEN.140, lettera a), dopo «certificazione» viene inserito «o dichiarazione»;
26)
all’allegato III, il testo della norma ORO.AOC.125 è sostituito dal seguente:
«a)
Il titolare di un COA può svolgere operazioni non commerciali con un aeromobile che viene altrimenti utilizzato per operazioni commerciali di trasporto aereo elencate nelle specifiche operative del suo COA, a condizione che l’operatore:
1)
descriva tali operazioni in dettaglio nel manuale delle operazioni, includendo:
i)
l’identificazione dei requisiti applicabili;
ii)
una chiara identificazione delle differenze tra le procedure operative utilizzate nel condurre operazioni commerciali e non commerciali;
iii)
un mezzo per assicurare che tutto il personale interessato all’operazione sia a conoscenza delle relative procedure;
2)
comunichi le differenze individuate tra le procedure operative di cui alla lettera a), punto 1, ii), all’autorità competente per previa approvazione;
b)
a un titolare di COA che svolge le operazioni di cui alla lettera a) non viene richiesto di presentare una dichiarazione a norma della presente parte.»;
27)
all’allegato III, è inserito un nuovo capo dopo la norma ORO.AOC.150 come segue:
«CAPO DEC
DICHIARAZIONE
ORO.DEC.100 Dichiarazione
L’operatore non commerciale di aeromobili a motore complessi:
a)
trasmette all’autorità competente tutte le informazioni pertinenti prima di iniziare le operazioni, avvalendosi del modello contenuto nell’appendice I del presente allegato;
b)
trasmette all’autorità competente un elenco dei metodi alternativi di rispondenza utilizzati;
c)
mantiene la rispondenza ai requisiti applicabili e alle informazioni fornite nella dichiarazione;
d)
comunica tempestivamente all’autorità competente eventuali modifiche alla sua dichiarazione o ai metodi di rispondenza che egli utilizza tramite una dichiarazione modificata utilizzando il modello previsto nell’appendice I del presente allegato; nonché
e)
informa l’autorità competente quando cessa la propria attività.»;
28)
all’allegato III, la norma ORO.MLR.100, lettera b), è modificata come segue:
«b)
Il contenuto dell’OM riflette i requisiti indicati nel presente allegato, nell’allegato IV (Parte CAT), nell’allegato V (Parte SpA) e nell’allegato VI (Parte NCC), a seconda dei casi, e non contravviene alle condizioni contenute nelle specifiche delle operazioni del certificato di operatore aereo (COA) o alla dichiarazione e al suo elenco di approvazioni specifiche»;
29)
all’allegato III, la norma ORO.MLR.101 viene intitolata: «Manuale delle operazioni — struttura per il trasporto aereo commerciale»;
30)
all’allegato III, il testo della norma ORO.MLR.115, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a)
Le seguenti registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni:
1)
per gli operatori CAT, le registrazioni relative alle attività di cui alla norma ORO.GEN.200;
2)
per le operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi, una copia della dichiarazione dell’operatore, i dettagli delle approvazioni detenute e il manuale delle operazioni.»;
31)
all’allegato III, il testo della norma ORO.FC.005 è sostituito dal seguente:
«Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dall’operatore in merito all’addestramento, esperienza e qualificazione dell’equipaggio di condotta e comprende:
1)
la sezione 1 che specifica i requisiti comuni applicabili alle operazioni non commerciali di aeromobili a motore complessi e alle operazioni di trasporto aereo commerciale;
2)
la sezione 2 che specifica gli ulteriori requisiti applicabili alle operazioni commerciali di trasporto aereo.»;
32)
all’allegato III, dopo la norma ORO.FC.005, viene inserita una nuova sezione intitolata «Sezione 1 — Requisiti comuni»;
33)
all’allegato III, norma ORO.FC.105, lettera a), «pilota responsabile/comandante» è sostituito da «pilota responsabile o, per le operazioni commerciali di trasporto aereo, comandante»;
34)
all’allegato III, norma ORO.FC.145, lettera c), all’inizio della frase viene aggiunto «In caso di operazioni commerciali di trasporto aereo»;
35)
all’allegato III, dopo la norma ORO.FC.145, viene inserita una nuova sezione intitolata «Sezione 2 — Ulteriori requisiti per operazioni commerciali di trasporto aereo»;
36)
all’allegato III, il testo della norma ORO.CC.005 è sostituito dal seguente:
«Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dall’operatore che utilizza un aeromobile con equipaggio di cabina e comprende:
a)
la sezione 1 che specifica i requisiti comuni applicabili a tutte le operazioni; e
b)
la sezione 2 che specifica gli ulteriori requisiti applicabili solo alle operazioni commerciali di trasporto aereo.»;
37)
all’allegato III, il capo CC, sezione 1 viene intitolato: «Requisiti comuni»;
38)
all’allegato III, viene aggiunta una nuova appendice intitolata «Dichiarazione» come stabilito nell'allegato II al presente regolamento;
39)
all’allegato V, il testo della norma SpA.GEN.100 è sostituito dal seguente:
«a)
L’autorità competente per il rilascio di un’approvazione specifica è:
1)
per l’operatore di trasporto aereo commerciale l’autorità dello Stato membro in cui l’operatore ha la sua sede principale di attività;
2)
per l’operatore non commerciale l’autorità dello Stato in cui l’operatore ha la sede principale o risiede.
b)
In deroga alla lettera a), punto 2), per gli operatori non commerciali che utilizzano aeromobili registrati in un paese terzo, i requisiti applicabili ai sensi del presente allegato per l’approvazione delle seguenti operazioni non si applicano se queste approvazioni sono state rilasciate da uno Stato di registrazione che è un paese terzo:
1)
navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN);
2)
specifiche delle prestazioni minime di navigazione (MNPS);
3)
spazio aereo con separazioni verticali minime ridotte (RVSM).»;
40)
all’allegato V, il testo della norma SpA.GEN.110 è sostituito dal seguente:
«Il campo di applicazione delle attività per le quali un operatore ottiene l’approvazione è documentato e specificato:
a)
per gli operatori titolari di un certificato di operatore aereo (COA) nelle specifiche delle operazioni del COA;
b)
per tutti gli altri operatori nell’elenco di approvazioni specifiche.»;
41)
all’allegato V, norma SpA.DG.100, dopo «allegato IV (Parte CAT)» viene inserito «allegato VI (Parte NCC) e allegato VII (Parte NCO)»;
42)
sono inseriti un nuovo allegato VI (Parte NCC) e allegato VII (Parte NCO) come indicato rispettivamente negli allegati III e IV al presente regolamento.
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