Art. 1

In vigore dal 14 ago 2013
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione è modificato come segue: 1) all’, paragrafo 1, dopo «operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con velivoli ed elicotteri» sono aggiunti i termini «e operazioni non commerciali effettuate con velivoli, elicotteri, palloni e alianti»; 2) all’, il paragrafo 3 diventa paragrafo 5 e vengono aggiunti i nuovi paragrafi 3 e 4 seguenti: «3.   Il presente regolamento stabilisce inoltre regole dettagliate relative alle operazioni non commerciali e le condizioni e procedure per le dichiarazioni e la sorveglianza degli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore. 4.   Le altre operazioni di volo, tra cui le operazioni nelle quali un aeromobile viene utilizzato per svolgere compiti o servizi specializzati, continueranno ad essere effettuate in conformità alla normativa nazionale applicabile fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»; 3) all’: a) al primo comma è aggiunto un nuovo punto 5: «5. “Navigazione basata su requisiti di prestazione (performance based navigation — PBN)” significa la navigazione in una determinata zona basata sui requisiti di prestazione previsti per gli aeromobili che operano lungo una rotta ATS, con una procedura di avvicinamento strumentale o in uno spazio aereo designato.»; b) al secondo comma «V» viene sostituito da «VII»; 4) all’articolo 5, paragrafo 2, il termine «CAT» viene cancellato dalla prima frase; 5) all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), «velivoli ed elicotteri» viene sostituito da «velivoli, elicotteri, palloni e alianti»; 6) all’articolo 5 sono inseriti i tre paragrafi seguenti: «3.   Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore complessi che effettuano operazioni non commerciali dichiarano la loro capacità e i mezzi per ottemperare alle loro responsabilità relative all’esercizio di aeromobili e utilizzano gli aeromobili in conformità alle disposizioni di cui agli allegati III e VI. 4.   Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore non complessi nonché di palloni e alianti che effettuano operazioni non commerciali utilizzano gli aeromobili in conformità alle disposizioni di cui all’allegato VII. 5.   In deroga ai paragrafi 1, 3 e 4, le organizzazioni di addestramento aventi il proprio centro di attività principale in uno Stato membro e approvate in conformità al regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (*1), quando effettuano addestramenti al volo verso, all’interno o all’esterno dell’Unione, utilizzano: a) velivoli ed elicotteri a motore complessi in conformità alle disposizioni di cui all’allegato VI; b) velivoli ed elicotteri a motore non complessi nonché palloni e alianti in conformità alle disposizioni di cui all’allegato VII. (*1)   GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1 »;" 7) all’articolo 6, è aggiunto un nuovo paragrafo 7: «7.   In deroga alla norma SpA.PBN.100 operazioni PBN dell’allegato V le operazioni non commerciali con velivoli a motore non complessi in spazio aereo dedicato, su rotte o secondo procedure in cui sono stabilite delle specifiche di navigazione basate sulle prestazioni (PBN), continuano ad essere effettuate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale degli Stati membri fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»; 8) l’articolo 8 è modificato come segue: a) il paragrafo esistente diventa il paragrafo 1; b) alla lettera a), i termini «nel caso dei velivoli» sono sostituiti da «nel caso di operazioni CAT di velivoli»; c) alla lettera b), i termini «nel caso degli elicotteri» sono sostituiti da «nel caso di operazioni CAT di elicotteri»; d) viene aggiunto un nuovo paragrafo 2: «2.   Le operazioni non commerciali con velivoli ed elicotteri a motore complessi continuano ad essere effettuate in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di limitazioni di tempi di volo fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»; 9) all’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo: «3.   In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare: a) le disposizioni dell’allegato III alle operazioni non commerciali con velivoli ed elicotteri a motore complessi fino al 25 agosto 2016; nonché b) le disposizioni degli allegati V, VI e VII alle operazioni non commerciali con velivoli, elicotteri, alianti e palloni fino al 25 agosto 2016.»; 10) all’allegato I, il titolo è modificato in «Definizioni dei termini utilizzati negli allegati da II a VII». Le seguenti nuove definizioni sono inserite secondo un ordine alfabetico e alle definizioni esistenti è attribuita una nuova numerazione: «11) “procedura di avvicinamento con guida verticale (APV)”, avvicinamento strumentale che utilizza la guida laterale e verticale, ma non soddisfa i requisiti stabiliti per le operazioni di avvicinamento e atterraggio di precisione, con un’altezza di decisione (DH) non inferiore a 250 ft e una portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 600 m»; «43) “aeromobile ELA1”, indica il seguente aeromobile leggero europeo con pilota: a) un velivolo con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile a motore complesso; b) un aliante o motoaliante con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg; c) un pallone con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda non superiore a 3 400 m3 per i palloni ad aria calda, 1 050 m3 per i palloni a gas, 300 m3 per i palloni (a gas) frenati.»; «44) “aeromobile ELA2”, indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente: a) un velivolo con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile a motore complesso; b) un aliante o motoaliante con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg; c) un pallone; d) un aeromobile molto leggero ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 600 kg di progettazione semplice, progettato per il trasporto al massimo di due occupanti, senza motori a turbina e/o a razzo; limitato a operazioni VFR diurno.»; «126) “aerodromo agibile dal punto di vista meteorologico” un aerodromo adeguato nel quale, per quanto riguarda il tempo di utilizzo previsto, i rapporti meteorologici, o le previsioni, o l’eventuale combinazione di entrambi, indicano che le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi operativi richiesti per l’aerodromo e i rapporti sulle condizioni di superficie della pista indicano che è possibile un atterraggio sicuro.»; 11) all’allegato II, norma ARO.GEN.200, lettera c), dopo «certificate da» viene inserito «o che presentano dichiarazioni a»; 12) all’allegato II, norma ARO.GEN.220, lettera a), vengono inseriti i seguenti nuovi punti e agli altri viene attribuita una nuova numerazione: «5) procedure di dichiarazione e della sorveglianza continua delle organizzazioni certificate;» «8) sorveglianza delle operazioni di aeromobili a motore non complessi da parte di operatori non commerciali;» 13) all’allegato II, norma ARO.GEN.220, lettera b), alla fine della frase vengono aggiunti i termini «e delle dichiarazioni ricevute»; 14) all’allegato II, il testo della norma ARO.GEN.300, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) L’autorità competente verifica: 1) la rispondenza ai requisiti applicabili alle organizzazioni prima del rilascio di un certificato o approvazione di organizzazione, a seconda dei casi; 2) l’effettiva corrispondenza ai requisiti applicabili delle organizzazioni che essa ha certificato o da cui ha ricevuto una dichiarazione; 3) l’effettiva corrispondenza ai requisiti applicabili di operatori non commerciali di aeromobili a motore non complessi; nonché 4) l’attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall’autorità competente come definito alla norma ARO.GEN.135, lettere c) e d).»; 15) nell’allegato II, norma ARO.GEN.305, le lettere d) ed e) diventano rispettivamente e) e f) e viene inserita una nuova lettera d): «d) Per le organizzazioni che dichiarano la propria attività all’autorità competente, il programma di sorveglianza è messo a punto tenendo conto della natura specifica dell’organizzazione, della complessità delle sue attività e dei risultati delle attività di sorveglianza passate e si basa sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma include audit e ispezioni, incluse ispezioni a terra e ispezioni senza preavviso, ove opportuno»; 16) all’allegato II, è inserita una nuova norma ARO.GEN.345 dopo la norma ARO.GEN.330: « ARO.GEN.345 Dichiarazione — organizzazioni a) Dopo aver ricevuto una dichiarazione da un’organizzazione che esercita o intende esercitare attività per le quali è richiesta una dichiarazione, l’autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste dalla parte ORO e notifica il ricevimento della dichiarazione all’organizzazione. b) Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste, o contiene informazioni che indicano la non rispondenza ai requisiti applicabili, l’autorità competente notifica all’organizzazione la non rispondenza e chiede ulteriori informazioni. Se lo ritiene necessario l’autorità competente effettua un’ispezione presso l’organizzazione. Se la non rispondenza è confermata, l’autorità competente prende le iniziative previste alla norma ARO.GEN.350.»; 17) all’allegato II, norma ARO.GEN.350, lettere b) e c), dopo «certificato» viene inserito «o con il contenuto di una dichiarazione»; 18) all’allegato II, norma ARO.GEN.350, lettera e), dopo «certificata da» viene inserito «o che dichiara la propria attività a»; 19) all’allegato II, il testo della norma ARO.OPS.200, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) Se essa ritiene che l’operatore abbia dimostrato la propria rispondenza ai requisiti applicabili, l’autorità competente rilascia o modifica l’approvazione. L’approvazione viene indicata: 1) nelle specifiche operative, come previsto all’appendice II, per le operazioni di trasporto aereo commerciale; oppure 2) l’elenco delle approvazioni specifiche, come previsto all’appendice V, per le operazioni non commerciali.»; 20) all’allegato II, viene inserita una nuova appendice V intitolata «Elenco di approvazioni specifiche» come indicato nelle appendici al presente regolamento; 21) all’allegato III, norma ORO.GEN.005, alla fine della frase sono aggiunti i termini «o operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi»; 22) all’allegato III, norma ORO.GEN.105, dopo «certificazione» viene inserito «o dichiarazione»; 23) all’allegato III, norma ORO.GEN.110, lettere a) e c), dopo «certificato» viene inserito «o dichiarazione»; 24) all’allegato III, norma ORO.GEN.120, viene aggiunta una nuova lettera c): «c) Un operatore che deve dichiarare la propria attività trasmette all’autorità competente l’elenco dei metodi alternativi di rispondenza che egli utilizza per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme di attuazione.»; 25) all’allegato III, norma ORO.GEN.140, lettera a), dopo «certificazione» viene inserito «o dichiarazione»; 26) all’allegato III, il testo della norma ORO.AOC.125 è sostituito dal seguente: «a) Il titolare di un COA può svolgere operazioni non commerciali con un aeromobile che viene altrimenti utilizzato per operazioni commerciali di trasporto aereo elencate nelle specifiche operative del suo COA, a condizione che l’operatore: 1) descriva tali operazioni in dettaglio nel manuale delle operazioni, includendo: i) l’identificazione dei requisiti applicabili; ii) una chiara identificazione delle differenze tra le procedure operative utilizzate nel condurre operazioni commerciali e non commerciali; iii) un mezzo per assicurare che tutto il personale interessato all’operazione sia a conoscenza delle relative procedure; 2) comunichi le differenze individuate tra le procedure operative di cui alla lettera a), punto 1, ii), all’autorità competente per previa approvazione; b) a un titolare di COA che svolge le operazioni di cui alla lettera a) non viene richiesto di presentare una dichiarazione a norma della presente parte.»; 27) all’allegato III, è inserito un nuovo capo dopo la norma ORO.AOC.150 come segue: «CAPO DEC DICHIARAZIONE ORO.DEC.100 Dichiarazione L’operatore non commerciale di aeromobili a motore complessi: a) trasmette all’autorità competente tutte le informazioni pertinenti prima di iniziare le operazioni, avvalendosi del modello contenuto nell’appendice I del presente allegato; b) trasmette all’autorità competente un elenco dei metodi alternativi di rispondenza utilizzati; c) mantiene la rispondenza ai requisiti applicabili e alle informazioni fornite nella dichiarazione; d) comunica tempestivamente all’autorità competente eventuali modifiche alla sua dichiarazione o ai metodi di rispondenza che egli utilizza tramite una dichiarazione modificata utilizzando il modello previsto nell’appendice I del presente allegato; nonché e) informa l’autorità competente quando cessa la propria attività.»; 28) all’allegato III, la norma ORO.MLR.100, lettera b), è modificata come segue: «b) Il contenuto dell’OM riflette i requisiti indicati nel presente allegato, nell’allegato IV (Parte CAT), nell’allegato V (Parte SpA) e nell’allegato VI (Parte NCC), a seconda dei casi, e non contravviene alle condizioni contenute nelle specifiche delle operazioni del certificato di operatore aereo (COA) o alla dichiarazione e al suo elenco di approvazioni specifiche»; 29) all’allegato III, la norma ORO.MLR.101 viene intitolata: «Manuale delle operazioni — struttura per il trasporto aereo commerciale»; 30) all’allegato III, il testo della norma ORO.MLR.115, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) Le seguenti registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni: 1) per gli operatori CAT, le registrazioni relative alle attività di cui alla norma ORO.GEN.200; 2) per le operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi, una copia della dichiarazione dell’operatore, i dettagli delle approvazioni detenute e il manuale delle operazioni.»; 31) all’allegato III, il testo della norma ORO.FC.005 è sostituito dal seguente: «Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dall’operatore in merito all’addestramento, esperienza e qualificazione dell’equipaggio di condotta e comprende: 1) la sezione 1 che specifica i requisiti comuni applicabili alle operazioni non commerciali di aeromobili a motore complessi e alle operazioni di trasporto aereo commerciale; 2) la sezione 2 che specifica gli ulteriori requisiti applicabili alle operazioni commerciali di trasporto aereo.»; 32) all’allegato III, dopo la norma ORO.FC.005, viene inserita una nuova sezione intitolata «Sezione 1 — Requisiti comuni»; 33) all’allegato III, norma ORO.FC.105, lettera a), «pilota responsabile/comandante» è sostituito da «pilota responsabile o, per le operazioni commerciali di trasporto aereo, comandante»; 34) all’allegato III, norma ORO.FC.145, lettera c), all’inizio della frase viene aggiunto «In caso di operazioni commerciali di trasporto aereo»; 35) all’allegato III, dopo la norma ORO.FC.145, viene inserita una nuova sezione intitolata «Sezione 2 — Ulteriori requisiti per operazioni commerciali di trasporto aereo»; 36) all’allegato III, il testo della norma ORO.CC.005 è sostituito dal seguente: «Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dall’operatore che utilizza un aeromobile con equipaggio di cabina e comprende: a) la sezione 1 che specifica i requisiti comuni applicabili a tutte le operazioni; e b) la sezione 2 che specifica gli ulteriori requisiti applicabili solo alle operazioni commerciali di trasporto aereo.»; 37) all’allegato III, il capo CC, sezione 1 viene intitolato: «Requisiti comuni»; 38) all’allegato III, viene aggiunta una nuova appendice intitolata «Dichiarazione» come stabilito nell'allegato II al presente regolamento; 39) all’allegato V, il testo della norma SpA.GEN.100 è sostituito dal seguente: «a) L’autorità competente per il rilascio di un’approvazione specifica è: 1) per l’operatore di trasporto aereo commerciale l’autorità dello Stato membro in cui l’operatore ha la sua sede principale di attività; 2) per l’operatore non commerciale l’autorità dello Stato in cui l’operatore ha la sede principale o risiede. b) In deroga alla lettera a), punto 2), per gli operatori non commerciali che utilizzano aeromobili registrati in un paese terzo, i requisiti applicabili ai sensi del presente allegato per l’approvazione delle seguenti operazioni non si applicano se queste approvazioni sono state rilasciate da uno Stato di registrazione che è un paese terzo: 1) navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN); 2) specifiche delle prestazioni minime di navigazione (MNPS); 3) spazio aereo con separazioni verticali minime ridotte (RVSM).»; 40) all’allegato V, il testo della norma SpA.GEN.110 è sostituito dal seguente: «Il campo di applicazione delle attività per le quali un operatore ottiene l’approvazione è documentato e specificato: a) per gli operatori titolari di un certificato di operatore aereo (COA) nelle specifiche delle operazioni del COA; b) per tutti gli altri operatori nell’elenco di approvazioni specifiche.»; 41) all’allegato V, norma SpA.DG.100, dopo «allegato IV (Parte CAT)» viene inserito «allegato VI (Parte NCC) e allegato VII (Parte NCO)»; 42) sono inseriti un nuovo allegato VI (Parte NCC) e allegato VII (Parte NCO) come indicato rispettivamente negli allegati III e IV al presente regolamento.
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