Art. 4
Periodo di tolleranza
In vigore dal 14 ago 2013
Periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrà essere il più breve possibile e scadere entro e non oltre la data del 28 febbraio 2014.
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