Art. 1

In vigore dal 8 ago 2013
Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato: 1) all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Ogni anno del programma apicolo («anno apicolo») ha una durata di 12 mesi consecutivi che iniziano il 1o settembre e terminano il 31 agosto. 3.   Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascun anno apicolo sono eseguite integralmente entro la fine dell’anno apicolo interessato. I pagamenti relativi alle azioni eseguite durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell’anno successivo.»; 2) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento.
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