Art. 2
Divieti
In vigore dal 6 ago 2013
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi e tonnare battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, prelevare, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi o dalle tonnare suddette dopo tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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