Art. 8

Disposizioni transitorie

In vigore dal 2 ago 2013
Disposizioni transitorie 1.   Fino al 26 settembre 2015 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di scaldacqua conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell’adozione del presente regolamento relativamente all’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua e al livello di potenza sonora. 2.   Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di scaldacqua conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell’adozione del presente regolamento relativamente alle emissioni di ossidi di azoto. 3.   Fino al 26 settembre 2017 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di serbatoi per l’acqua calda conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell’adozione del presente regolamento relativamente alle dispersioni.
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