Art. 1
In vigore dal 2 ago 2013
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1)
all’articolo 73 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. I vini prodotti in Croazia fino al 30 giugno 2013 incluso, conformi alle disposizioni applicabili in Croazia a tale data, possono essere ancora commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Tali prodotti possono essere etichettati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia al 30 giugno 2013.»;
2)
l’allegato XV è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2013:753:oj#art-1