Art. 1
Costi ammissibili
In vigore dal 31 lug 2013
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:
1)
al titolo II, capo II, sezione 1, è inserito il seguente articolo 5 bis:
«Articolo 5 bis
Costi ammissibili
1. I costi del personale del beneficiario di cui all’articolo 4 sono considerati ammissibili se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio dello specifico progetto di promozione finanziato, inclusa la valutazione. Essi comprendono i costi del personale assunto dal beneficiario specificatamente per il progetto di promozione e i costi corrispondenti alla quota delle ore lavorative prestate per il progetto di promozione da parte del personale permanente del beneficiario.
Gli Stati membri considerano ammissibili esclusivamente i costi del personale per i quali i beneficiari forniscono documenti giustificativi che precisano il lavoro effettivamente eseguito in relazione allo specifico progetto di promozione finanziato.
2. I costi generali sostenuti dal beneficiario sono considerati ammissibili soltanto se:
a)
sono relativi alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio del progetto; e
b)
non superano il 4 % dei costi effettivi di attuazione dei progetti.
Gli Stati membri possono decidere se tali costi generali sono ammissibili sulla base di un importo forfettario o dietro presentazione di documenti giustificativi. In quest’ultimo caso il calcolo di tali costi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nel paese del beneficiario.»;
2)
all’articolo 19, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell’importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2013, 2014 o 2015, l’importo dell’anticipo può essere innalzato al 50 % dell’aiuto pubblico per tale investimento. Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (*1) è obbligatorio spendere tutto l’importo anticipato nell’attuazione dell’operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).»;"
3)
al titolo II, capo III, è inserito il seguente articolo 37 ter:
«Articolo 37 ter
Comunicazioni relative agli anticipi
1. Se gli anticipi sono concessi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 7, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 24, paragrafo 3, i beneficiari sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascun progetto, le seguenti informazioni:
a)
rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l’utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; e
b)
una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non utilizzati rimanente al 15 ottobre.
Gli Stati membri definiscono nella normativa nazionale la data di trasmissione di queste informazioni affinché sia integrata nei corrispondenti conti annuali degli organismi pagatori a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 885/2006, entro il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai conti annuali del 2013, tranne nei casi in cui gli anticipi di importo pari o superiore al 20 % e pari o inferiore al 50 % dell’aiuto pubblico connesso agli investimenti sono concessi a norma dell’articolo 19, paragrafo 2.
3. Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012, la prova del diritto definitivo all’attribuzione da produrre è costituita dall’ultimo rendiconto delle spese e dalla conferma del saldo di cui al paragrafo 1.
In relazione agli anticipi di fondi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, l’ultimo rendiconto delle spese e la conferma del saldo di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prodotti entro la fine del secondo esercizio finanziario che segue il pagamento.»;
4)
nel titolo III, Capo II, è inserito il seguente articolo 45 bis:
«Articolo 45 bis
Documento elettronico
1. I documenti V I 1 redatti a norma degli articoli 43 e 45 possono essere sostituiti da un documento elettronico per l’importazione nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli provenienti da paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall’Unione equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dalla normativa unionale.
Un sistema di controlli in un paese terzo può essere riconosciuto equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dall’Unione se soddisfa almeno le seguenti condizioni:
a)
offre garanzie sufficienti circa la natura, l’origine e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli ottenuti o commercializzati sul territorio del paese terzo in questione;
b)
garantisce accesso ai dati contenuti nel sistema elettronico utilizzato, in particolare per quanto riguarda la registrazione e l’identificazione degli operatori, degli organismi di controllo e dei laboratori di analisi;
c)
garantisce la possibilità di controllare i dati di cui alla lettera b) nell’ambito di una collaborazione amministrativa reciproca.
I paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall’Unione come equivalente a norma del secondo comma sono elencati nell’allegato XII, parte C.
2. Il documento elettronico di cui al paragrafo 1 deve contenere almeno le informazioni necessarie alla redazione del documento V I 1.
Un codice di riferimento amministrativo unico viene assegnato al documento elettronico da parte o sotto il controllo delle autorità competenti del paese terzo di esportazione. Questo codice è indicato nella documentazione commerciale necessaria per l’importazione nel territorio dell’Unione.
3. Su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione è consentito alle stesse l’accesso al documento elettronico o ai dati necessari per la redazione.
I dati di cui al primo comma possono essere richiesti sotto forma di un documento cartaceo in cui le informazioni sono presentate come dati nello stesso modo in cui figurano nel documento elettronico.»;
5)
l’allegato XII è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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