Art. 2

In vigore dal 31 lug 2013
Gli Stati membri non consentono l’importazione nell’Unione di molluschi bivalvi vivi e refrigerati originari della Turchia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:743:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo