Art. 3

In vigore dal 29 lug 2013
Le schede aziendali vengono trasmesse alla Commissione da parte dell’organo di collegamento secondo la forma richiesta dal regolamento (CE) n. 868/2008. Le schede aziendali vengono trasmesse al più tardi 12 mesi dopo la fine dell’esercizio contabile in questione. Le schede aziendali sono considerate trasmesse alla Commissione quando l’organo di collegamento, previo inserimento dei dati nel sistema di trasmissione e di controllo dei dati della Commissione e successiva esecuzione dei controlli informatici, confermi che i dati sono pronti per essere caricati nella banca dati della Commissione.
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