Art. 1

In vigore dal 25 lug 2013
1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2013, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento. 2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
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