Art. 2

In vigore dal 25 lug 2013
Per un periodo transitorio che termina il 31 gennaio 2014, le partite di prodotti di origine animale accompagnate da certificati rilasciati anteriormente al 1o dicembre 2013 conformemente ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento possono continuare a essere introdotte nell'Unione.
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