Art. 3

Criteri per i rottami di rame

In vigore dal 25 lug 2013
Criteri per i rottami di rame I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I; 2) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I; 3) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I; 4) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli .
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