Art. 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

In vigore dal 23 lug 2013
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia 1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo): Specie : Acciuga Engraulis encrasicolus Zona CIEM : VIII (ANE/08.) Spagna 15 390 TAC analitico Francia 1 710 UE 17 100 TAC 17 100 2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 39/2013. 3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2013/713 — Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia | Portale Normativo