Art. 1

«Richiesta di informazioni allo Stato membro notificante»;

In vigore dal 22 lug 2013
Il regolamento (CE) n. 659/1999 è così modificato: 1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: « REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO, DEL 22 MARZO 1999, RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA »; 2) la rubrica dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente: «Richiesta di informazioni allo Stato membro notificante»; 3) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 6 bis Richiesta di informazioni ad altre fonti 1.   Dopo l’avvio del procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 6, in particolare in casi tecnicamente complessi soggetti a una valutazione sostanziale, la Commissione, se le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel corso dell’indagine preliminare non sono sufficienti, può richiedere a un altro Stato membro, a un’impresa o a un’associazione di imprese di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie per consentirle di completare la valutazione della misura in questione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. 2.   La Commissione può richiedere informazioni unicamente: a) se la richiesta è limitata a procedimenti d’indagine formale fino a quel momento considerati inefficaci dalla Commissione; e b) per quanto riguarda i beneficiari di aiuti, se lo Stato membro interessato acconsente alla richiesta. 3.   Le imprese o associazioni di imprese che forniscono informazioni a seguito di una richiesta di informazioni di mercato della Commissione ai sensi dei paragrafi 6 e 7 trasmettono la loro risposta simultaneamente alla Commissione e allo Stato membro interessato, qualora i documenti forniti non contengano informazioni riservate nei confronti di tale Stato membro. La Commissione dirige e controlla la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri, le imprese o le associazioni di imprese interessati e verifica l’asserita riservatezza delle informazioni trasmesse. 4.   La Commissione richiede soltanto informazioni a disposizione degli Stati membri, delle imprese o delle associazioni di imprese interessati dalla richiesta. 5.   Gli Stati membri forniscono le informazioni sulla base di una semplice richiesta ed entro un termine stabilito dalla Commissione che di norma non dovrebbe superare un mese. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro detto termine o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito. 6.   La Commissione, mediante semplice domanda, può richiedere informazioni a un’impresa o associazione di imprese. Nell’inviare una semplice domanda d’informazioni a un’impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa fa riferimento altresì alle sanzioni previste dall’articolo 6 ter, paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti. 7.   La Commissione, mediante decisione, può richiedere informazioni a un’impresa o associazione di imprese. Quando richiede a un’impresa o associazione di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica altresì le sanzioni previste dall’articolo 6 ter, paragrafo 1, e indica o irroga le penalità di mora di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 2, ove opportuno. Inoltre, essa fa menzione del diritto dell’impresa o dell’associazione di imprese di presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 8.   Quando presenta una richiesta a norma del paragrafo 1 o 6 o adotta una decisione a norma del paragrafo 7, la Commissione simultaneamente ne fornisce anche una copia allo Stato membro interessato. La Commissione indica i criteri in base ai quali essa ha selezionato i destinatari della richiesta o della decisione. 9.   I proprietari delle imprese o i loro rappresentanti o, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza forniscono le informazioni richieste o necessarie a loro nome. Le persone debitamente incaricate possono fornire le informazioni a nome dei loro clienti. Questi ultimi sono tuttavia considerati pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano inesatte, incomplete o fuorvianti. Articolo 6 ter Ammende e penalità di mora 1.   La Commissione può, se ritenuto necessario e proporzionato, irrogare mediante decisione alle imprese o associazioni di imprese ammende di importo non superiore all’1 % del loro fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza grave: a) forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta rivolta a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 6; b) in risposta a una decisione adottata a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito. 2.   La Commissione può, mediante decisione, irrogare penalità di mora alle imprese o associazioni di imprese quando un’impresa o un’associazione di imprese non fornisce informazioni complete ed esatte, come richiesto dalla Commissione mediante decisione adottata a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7. Le penalità di mora non sono superiori al 5 % del fatturato medio giornaliero dell’impresa o dell’associazione interessata, realizzato durante l’esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione, finché essa non fornisca informazioni complete ed esatte, come richiesto o prescritto dalla Commissione. 3.   Nel determinare l’ammontare dell’ammenda o della penalità di mora, si considerano la natura, la gravità e la durata dell’infrazione, tenendo debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. 4.   Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all’obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può ridurre l’ammontare definitivo della penalità di mora rispetto a quella a norma della decisione originaria che irroga tali penalità. La Commissione può anche rinunciare al pagamento di ogni penalità di mora. 5.   Prima di adottare una decisione conformemente al paragrafo 1 o 2, la Commissione fissa un termine di due settimane per ricevere le informazioni di mercato mancanti dalle imprese o associazioni di imprese interessate e dà loro inoltre modo di esprimersi. 6.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE per controllare le ammende o penalità di mora irrogate dalla Commissione. Essa può annullare, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata.»; 4) all’articolo 7, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «8.   Prima di adottare una decisione conformemente ai paragrafi da 2 a 5, la Commissione dà allo Stato membro interessato l’opportunità di esprimersi, entro un termine di norma non superiore ad un mese, sulle informazioni da essa ricevute e fornite allo Stato membro interessato a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 3. 9.   La Commissione non utilizza, in una decisione adottata conformemente ai paragrafi da 2 a 5, le informazioni riservate fornite in risposta ad una richiesta d’informazioni che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, salvo ove abbia ottenuto il consenso degli interessati alla divulgazione di tali informazioni allo Stato membro interessato. La Commissione può adottare una decisione motivata, che è notificata all’impresa o associazione di imprese interessata, in cui constata che le informazioni fornite in risposta ad una richiesta d’informazioni e contrassegnate come riservate non sono protette e fissa una data dalla quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a un mese. 10.   La Commissione tiene debito conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione del segreto aziendale e di altre informazioni riservate. Un’impresa o un’associazione di imprese che fornisca informazioni a norma dell’articolo 6 bis e che non sia beneficiaria della misura di aiuto di Stato in questione può richiedere, adducendo un danno potenziale, che la propria identità non sia rivelata allo Stato membro interessato.»; 5) all’articolo 10 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Fatto salvo l’articolo 20, la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte. La Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata conformemente all’articolo 20, paragrafo 2 e assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e del risultato dell’esame. 2.   Se necessario, la Commissione richiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano in tal caso, mutatis mutandis, l’, paragrafo 2 e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2. Una volta avviato il procedimento di indagine formale, la Commissione può anche richiedere informazioni ad un altro Stato membro, ad un’impresa o ad un’associazione di imprese conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter, che si applicano mutatis mutandis.»; 6) dopo l’articolo 14 è inserito il titolo del capo seguente: «CAPO III BIS PRESCRIZIONE »; 7) la rubrica dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente: «Prescrizione per il recupero degli aiuti»; 8) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 15 bis Prescrizione in materia di irrogazione di ammende e penalità di mora 1.   I poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 6 ter sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni. 2.   Il termine previsto al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui è commessa l’infrazione di cui all’articolo 6 ter. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine decorre dal giorno in cui cessa l’infrazione. 3.   La prescrizione riguardante l’irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione di cui all’articolo 6 ter, a partire dal giorno in cui l’atto è notificato all’impresa o associazione di imprese interessata. 4.   Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare di sei anni del termine, senza che la Commissione abbia irrogato un’ammenda o una penalità di mora. Detto termine è prolungato della durata della sospensione della prescrizione conformemente al paragrafo 5. 5.   La prescrizione in materia di irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospesa fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Articolo 15 ter Prescrizione in materia d’esecuzione di ammende e penalità di mora 1.   Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate a norma dell’articolo 6 ter è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine previsto al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell’articolo 6 ter diventa definitiva. 3.   La prescrizione prevista al paragrafo 1 è interrotta: a) dalla notificazione di una decisione che modifica l’importo iniziale dell’ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda di modifica; b) da ogni atto compiuto da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, o dalla Commissione ai fini dell’esecuzione forzata dell’ammenda o della penalità di mora. 4.   Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 5.   La prescrizione prevista al paragrafo 1 è sospesa fino a quando: a) dura il termine per il pagamento concesso al destinatario; b) l’esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.»; 9) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Aiuti attuati in modo abusivo Fatto salvo l’articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 6, 6 bis, 6 ter, 7, 9 e 10, l’articolo 11, paragrafo 1 e gli articoli da 12 a 15.»; 10) all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato definito con le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 27, e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste. La Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l’obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato membro interessato si considera che una denuncia è stata ritirata. La Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l’oggetto della denuncia.»; 11) dopo l’articolo 20 è inserito il seguente capo: «CAPO VI BIS INDAGINI PER SETTORI ECONOMICI E PER STRUMENTI DI AIUTO Articolo 20 bis Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto 1.   Se le informazioni disponibili avvalorano il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno, la Commissione può svolgere un’indagine in diversi Stati membri in un settore economico o riguardo all’uso di uno strumento di aiuto. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere agli Stati membri e/o alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, tenendo debito conto del principio di proporzionalità. La Commissione motiva l’indagine e la scelta dei destinatari in tutte le richieste di informazioni inviate a norma del presente articolo. La Commissione pubblica una relazione sui risultati della sua indagine in particolari settori dell’economia o per particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri e invita gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare osservazioni. 2.   Le informazioni ottenute da indagini settoriali possono essere utilizzate nel quadro delle procedure ai sensi del presente regolamento. 3.   Si applicano gli articoli 5, 6 bis e 6 ter, mutatis mutandis.»; 12) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente capo: «CAPO VII BIS COOPERAZIONE CON I GIUDICI NAZIONALI Articolo 23 bis Cooperazione con i giudici nazionali 1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. 2.   Ove necessario ai fini dell’applicazione coerente dell’articolo 107, paragrafo 1, o dell’articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Essa, previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali. Prima di presentare formalmente osservazioni, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di farlo. Al fine esclusivo della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere al giudice competente dello Stato membro di trasmetterle i documenti a sua disposizione necessari alla Commissione per la valutazione della questione.»; 13) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Destinatario delle decisioni 1.   Le decisioni adottate a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7, dell’articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 7, paragrafo 9, sono indirizzate all’impresa o associazione di imprese interessata. La Commissione notifica la decisione al destinatario senza indugio e gli dà l’opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere protette da segreto professionale. 2.   Tutte le altre decisioni della Commissione adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione gli notifica senza indugio le decisioni e gli dà l’opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere coperte da segreto professionale.»; 14) all’articolo 26 è inserito il seguente paragrafo: «2 bis.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell’articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2.»; 15) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Disposizioni di attuazione La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 29, disposizioni di attuazione riguardanti: a) la forma, il contenuto e le altre modalità delle notificazioni; b) la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali; c) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 20, paragrafo 2; d) le modalità dei termini e il calcolo dei termini; e e) il tasso di interesse di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»
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