Art. 2

In vigore dal 22 lug 2013
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente può designare un laboratorio che effettua controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e che si trova all’interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, sebbene non accreditato in conformità alle norme europee di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo: a) dimostri di aver avviato la necessaria procedura di accreditamento in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 e di operare proattivamente per conseguire l’accreditamento; b) fornisca all’autorità competente garanzie sufficienti circa l’operatività dei sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali. Gli Stati membri che applicano questa misura transitoria riferiscono alla Commissione in merito ai passi avanti compiuti nell’accreditamento di tali laboratori designati entro il 31 dicembre di ogni anno.
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