Art. 2
In vigore dal 12 lug 2013
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa precedentemente vigente prima del 2 febbraio 2014:
1)
per quanto riguarda le sostanze attive 2,4-DB e dimetomorf in e su tutti i prodotti;
2)
per quanto riguarda la sostanza attiva indoxacarb in e su tutti i prodotti tranne cavoli cappucci e scarola (indivia a foglie larghe);
3)
per quanto riguarda la sostanza attiva pyraclostrobin in e su tutti i prodotti tranne scarola (indivia a foglie larghe).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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