Art. 1
In vigore dal 10 lug 2013
Gli Stati membri autorizzano sui loro territori i movimenti in provenienza dalla Croazia degli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 998/2003, se muniti di un passaporto rilasciato entro il 30 giugno 2014 da un veterinario abilitato in Croazia e conforme ai seguenti requisiti:
a)
è redatto secondo il modello di cui all’allegato I della decisione 2003/803/CE e i requisiti supplementari di cui alle lettere A, B, punti 2 a) e 2 c), e C dell’allegato II di detta decisione e
b)
reca, in deroga all’allegato II, lettera B, punti 1 e 2 b), della decisione 2003/803/CE, l’emblema croato stampato nel quarto superiore della copertina, al di sopra dell’iscrizione «Republika Hrvatska» su sfondo blu (PANTONE REFLEX BLUE).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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