Art. 5
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
In vigore dal 8 lug 2013
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.
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