Art. 4
Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri
In vigore dal 28 giu 2013
Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri
1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite all’. Se le autorità competenti decidono che una domanda è ammissibile, ne informano tempestivamente il richiedente.
2. L’autorità competente comunica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel precedente periodo di presentazione entro il venerdì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. Detta comunicazione non contiene i dati di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i). Anche gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda, ma cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2012-2013, inviano le rispettive comunicazioni di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.
3. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definite in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
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