Art. 1

Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze

In vigore dal 28 giu 2013
Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze 1.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 8 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 150 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell’Unione nella campagna di commercializzazione 2012-2013, è fissato a 148 EUR/t. 2.   Il prelievo ridotto sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 è versato dopo l’accoglimento della domanda di cui all’ e prima del rilascio del certificato di cui all’.
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