Art. 25
Disposizioni transitorie
In vigore dal 28 giu 2013
Disposizioni transitorie
1. Le constatazioni di non conformità individuate dall’Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2006 e per le quali la prova di chiusura non è stata trasmessa all’Agenzia al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento si considerano effettuate in conformità al presente regolamento e devono essere trattate di conseguenza.
2. I piani d’azione correttivi approvati dall’Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2006 si considerano approvati in conformità al presente regolamento.
3. I membri e i responsabili dei gruppi di ispezione autorizzati dall’Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2006 sono considerati personale autorizzato a norma del presente regolamento.
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