Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 28 giu 2013
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce i metodi di lavoro per quanto riguarda: a) il controllo dell’applicazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle sue norme di attuazione nei settori contemplati dall’, paragrafo 1, di detto regolamento; b) l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità competenti degli Stati membri; c) la verifica che le autorità competenti degli Stati membri rilascino e supervisionino i certificati a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle corrispondenti norme attuative; d) la partecipazione alla valutazione di impatto dell’attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle corrispondenti norme attuative. 2.   I metodi di lavoro stabiliti nel presente regolamento si applicano anche, per quanto possibile, quando l’Agenzia è incaricata di monitorare l’applicazione dei requisiti di sicurezza aerea stabiliti da altre normative dell’UE, da accordi conclusi dall’Unione o da modalità operative stabilite dall’Agenzia.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2013/628 — Oggetto e campo di applicazione | Portale Normativo