Art. 4

In vigore dal 26 giu 2013
La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera maltese o immatricolati a Malta è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 21.56 dell’8 giugno 2013. Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.
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