Art. 46

Controllo e valutazione

In vigore dal 26 giu 2013
Controllo e valutazione Entro il 21 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data. Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull’attuazione del sistema Eurodac di cui all’ del regolamento (UE) n. 603/2013.
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