Art. 41

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 giu 2013
Disposizioni transitorie Quando la domanda è stata presentata dopo la data di cui all’, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, a esclusione di quelli indicati all’, paragrafo 2.
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Disposizioni transitorie (Art. 41 Regolamento (UE) 2013/604) — Testo vigente | Portale Normativo