Art. 38
Sicurezza e protezione dei dati
In vigore dal 26 giu 2013
Sicurezza e protezione dei dati
Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trasmessi e, in particolare, per evitare l’accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l’alterazione o la perdita dei dati personali trattati.
Ciascuno Stato membro provvede affinché l’autorità nazionale o le autorità di nazionali di controllo designate ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE sorvegli in modo indipendente, conformemente al rispettivo diritto interno, la legittimità del trattamento, ai sensi del presente regolamento, dei dati personali da parte dello Stato membro in questione.
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