Art. 30

Costi del trasferimento

In vigore dal 26 giu 2013
Costi del trasferimento 1.   I costi del trasferimento di un richiedente o altra persona di cui all’, paragrafo 1, lettera c) o d), verso lo Stato membro competente sono a carico dello Stato membro che provvede al trasferimento. 2.   Se l’interessato deve essere trasferito in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello o in seguito a revisione dopo l’esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento. 3.   I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire a norma del presente regolamento.
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