Art. 10
Familiari richiedenti protezione internazionale
In vigore dal 26 giu 2013
Familiari richiedenti protezione internazionale
Se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
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