Art. 43
Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica
In vigore dal 26 giu 2013
Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica
1. Entro 20 ottobre 2013 gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità designate, le unità operative di cui all', paragrafo 3, e la sua autorità di verifica e notificano senza indugio le eventuali modifiche.
2. Entro 20 ottobre 2013 Europol notifica alla Commissione la sua autorità designata, la sua autorità di verifica e il punto di accesso nazionale designato e notifica senza indugio le eventuali modifiche.
3. La Commissione pubblica annualmente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e attraverso una pubblicazione elettronica è disponibile online e tempestivamente aggiornata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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