Art. 510

Requisiti di finanziamento stabile

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti di finanziamento stabile 1.   Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III, nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili, fornendo tra l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e per i finanziamenti al commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione e modelli di finanziamento pass through, compreso il credito ipotecario cofinanziato. In particolare, l'ABE analizza l'impatto delle fonti stabili di finanziamento sui meccanismi di rifinanziamento di diversi modelli bancari nell'Unione. 2.   Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III e conformemente ai modelli uniformi di cui all', paragrafo 3, lettera a), nonché previa consultazione del CERS, anche in merito alle metodologie per determinare l'ammontare dei finanziamenti stabili a disposizione degli enti e da essi richiesti e in merito alle opportune definizioni uniformi per il calcolo di tale requisito di finanziamento stabile, esaminando in particolare quanto segue: a) le categorie e i fattori di ponderazione applicati alle fonti di finanziamento stabile di cui all', paragrafo 1; b) le categorie e i fattori di ponderazione applicati per determinare il requisito di finanziamento stabile di cui all', paragrafo 1; c) le metodologie forniscono incentivi e disincentivi, se del caso, per incoraggiare un finanziamento più stabile e più a lungo termine delle attività, delle attività aziendali, degli investimenti e degli enti; d) la necessità di sviluppare diverse metodologie per diverse tipologie di enti. 3.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tenendo pienamente conto della diversità del settore bancario nell'Unione, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al modo in cui garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili.
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Art. 510 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti di finanziamento stabile | Portale Normativo