Art. 506

Rischio di credito - definizione di default

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio di credito - definizione di default Entro il 31 dicembre 2017 l'ABE presenta una relazione alla Commissione che esamina in che modo la sostituzione di 90 giorni con 180 giorni di arretrato, di cui all', paragrafo 1, lettera b), influisca sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e l'opportunità di continuare l'applicazione di tale disposizione dopo il 31 dicembre 2019. Sulla base di tale relazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-506

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 506 Regolamento (UE) 2013/575 — Rischio di credito - definizione di default | Portale Normativo