Art. 5

Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per: 1) "esposizione", un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio; 2) "perdita", la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché i costi effettivi diretti e indiretti collegati al recupero del credito; 3) "perdita attesa" o "EL", il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2013/575 — Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito | Portale Normativo