Art. 498

Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci

In vigore dal 26 giu 2013
Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci 1.   Le disposizioni sui requisiti in materia di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE. Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre 2017 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3. 2.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda: a) un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE; b) l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche, inclusi energia elettrica, carbone, gas naturale e petrolio. 3.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento.
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Art. 498 Regolamento (UE) 2013/575 — Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci | Portale Normativo