Art. 495

Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB 1.   In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE nello Stato membro al 31 dicembre 2007. L'autorità competente pubblica la categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano di tale trattamento conformemente all' della direttiva 2013/36/UE La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute al 31 dicembre 2007 ed eventuali ulteriori azioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione. Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società, la parte della società che costituisce l'eccedenza non è ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applica neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate. Le esposizioni in strumenti di capitale soggette a tale disposizione sono assoggettate ai requisiti patrimoniali calcolati in conformità del metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE l'attuazione del presente paragrafo. 2.   Fino al 31 dicembre 2015, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell', paragrafo 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di concessione da parte delle competenti autorità dell'esenzione di cui al paragrafo 1. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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