Art. 445

Esposizione al rischio di mercato

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizione al rischio di mercato Gli enti che calcolano i loro requisiti in materia di fondi propri conformemente all', paragrafo 3, lettere b) e c), pubblicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in tali disposizioni. Inoltre, i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse relativo a posizioni verso la cartolarizzazione sono pubblicati separatamente.
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Art. 445 Regolamento (UE) 2013/575 — Esposizione al rischio di mercato | Portale Normativo