Art. 442

Rettifiche per il rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Rettifiche per il rischio di credito Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione, l'ente pubblica le seguenti informazioni: a) le definizioni di crediti scaduti e deteriorati a fini contabili; b) la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche; c) l'ammontare totale delle esposizioni al netto di compensazioni contabili ma senza tenere conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e l'ammontare medio delle esposizioni nel periodo ripartite per classi di esposizioni; d) la distribuzione geografica delle esposizioni ripartite per aree significative e per classi principali di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli; e) la distribuzione delle esposizioni per settore economico o per tipo di controparte, disaggregata per classe di esposizioni, specificando anche le esposizioni verso le PMI, e se necessario ulteriori dettagli; f) il portafoglio complessivo delle esposizioni disaggregato in funzione della durata residua per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli; g) per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di: i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; ii) rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche; iii) oneri per rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche nel periodo di segnalazione; h) gli importi delle esposizioni deteriorate e scadute, indicati separatamente, ripartiti per area geografica significativa, compresi, se possibile, gli importi delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relativi a ciascuna area geografica; i) la riconciliazione delle variazioni delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche per le esposizioni deteriorate, indicata separatamente. Le informazioni comprendono: i) la descrizione del tipo di rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche; ii) il saldo iniziale; iii) le riprese effettuate nel periodo sulle rettifiche di valore su crediti; iv) gli accantonamenti effettuati o ripresi a fronte di perdite presunte su esposizioni durante il periodo di segnalazione, ogni altra rettifica, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra rettifiche di valore su crediti; v) il saldo finale. Le rettifiche di valore su crediti specifiche e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico sono evidenziate separatamente.
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Art. 442 Regolamento (UE) 2013/575 — Rettifiche per il rischio di credito | Portale Normativo